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Rappresentazione grafica

Pubblicato in data: 7 apr 2017
Ultima Revisione in data: 7 apr 2017

 

Gli obblighi previsti dalla sezione Rappresentazione grafica non riguardano questa pubblica amministrazione.

Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti vigilati e controllati/ società partecipate.

Art. 22, c. 1, lett. d

Art. 22 - Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato
1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
d) una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma.