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Contrattazione colletiva

Pubblicato in data: 7 apr 2017
Ultima Revisione in data: 7 apr 2017

 

Art. 21, c. 1

Art. 21 - Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali, che si applicano loro, nonchè le eventuali interpretazioni autentiche.