- Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, nonché l’attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati
- Atti relativi a vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati
- Elenco dei soggetti beneficiari, in formato tabellare aperto, comprendente:Nome dell’impresa o dell’ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiarioImporto del vantaggio economico corrisposto
- Norma o titolo a base dell’attribuzione
- Ufficio e il Dirigente responsabile del procedimento
- Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario
- Il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
Art. 27 - Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari
1. La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:
a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o
il nome di altro soggetto beneficiario;
b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo
procedimento amministrativo;
e) la modalita' seguita per l'individuazione del beneficiario;
f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto
incaricato.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente» e secondo modalita' di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente
l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.